Cittadinanza, la coerenza che manca: sangue per chi è lontano, attesa per chi è qui
Due fronti opposti, una stessa domanda: quanto deve pesare il legame concreto con l’Italia per diventare cittadini?
di Bruno Marfé
Il racconto di Dikele Distefano
In un video pubblicato su Facebook, Antonio Dikele Distefano racconta una vicenda personale che porta al centro del dibattito una domanda tutt’altro che personale: che cosa rende davvero italiani?
Nato in Italia nel 1992 e cresciuto qui, Dikele Distefano ha raccontato pubblicamente di aver ottenuto il passaporto italiano soltanto nel novembre 2025, a 33 anni. La sua esperienza è quella di una persona per la quale il rapporto con l’Italia era concreto e quotidiano molto prima che lo diventasse anche sul piano documentale. È da questa distanza tra vita vissuta e status giuridico che nasce la sua riflessione.
Nel suo ragionamento mette a confronto la propria esperienza con quella di chi, in Brasile o in Argentina, può essere riconosciuto italiano attraverso un antenato emigrato, pur non avendo mai vissuto in Italia. Non propone di togliere qualcosa a qualcuno: pone piuttosto una questione di principio. Se il legame con una comunità nazionale conta, quanto deve essere lontano perché continui a produrre effetti giuridici?
I numeri, senza gonfiarli
Nel dibattito pubblico circola spesso la cifra di “un milione di ragazzi” nati in Italia senza cittadinanza italiana. È una semplificazione che va maneggiata con cautela.
I dati più recenti elaborati dalla Fondazione ISMU indicano 931.323 alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolastico 2024/25. Per il luogo di nascita, l’ultimo dato consolidato disponibile, relativo all’anno scolastico 2023/24, indica 607.169 alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, pari al 65,2% del totale.
Sono numeri rilevanti, ma categorie diverse non possono essere sovrapposte. Gli alunni con cittadinanza non italiana non coincidono con tutti i giovani stranieri presenti in Italia, e i nati in Italia non coincidono con tutti coloro che sono cresciuti qui. Proprio per questo, in un tema così sensibile, la precisione delle cifre è parte della sostanza del ragionamento.
La stretta sullo ius sanguinis
Sul fronte opposto c’è la riforma della cittadinanza per discendenza introdotta dal decreto-legge 36/2025, convertito nella legge 74/2025. La nuova disciplina ha ristretto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per i nati all’estero in possesso di un’altra cittadinanza, introducendo condizioni che mirano a collegare il riconoscimento a rapporti più diretti e attuali con l’Italia.
Tra le nuove condizioni assumono rilievo, in particolare, la cittadinanza esclusiva italiana di un ascendente di primo o secondo grado e la precedente residenza in Italia di un genitore o adottante per almeno due anni continuativi, oltre alle disposizioni transitorie relative alle domande già presentate.
È importante però non trasformare queste condizioni in un inesistente test culturale. La legge non richiede, per il riconoscimento iure sanguinis, un esame di lingua italiana o una prova di conoscenza della cultura italiana. Il rapporto con il Paese viene definito attraverso criteri giuridici diversi: filiazione, cittadinanza degli ascendenti, residenza e condizioni temporali stabilite dalla legge.
La Corte costituzionale e il contenzioso ancora aperto
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026, non ha accolto le questioni allora esaminate contro la nuova disciplina. La Consulta ha riconosciuto la particolare rilevanza costituzionale dello status civitatis, ma ha anche ritenuto che il legislatore possa intervenire sulla disciplina della cittadinanza per discendenza, entro i limiti stabiliti dalla Costituzione.
Il contenzioso, tuttavia, non è chiuso. Con l’ordinanza n. 147 depositata il 23 luglio 2026, la stessa Corte costituzionale ha rinviato alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sulla compatibilità della nuova disciplina con gli articoli 9 del Trattato sull’Unione europea e 20 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sospendendo il giudizio in attesa della risposta europea.
Il quadro giuridico, dunque, non può essere raccontato come una questione definitivamente chiusa. Una parte del contenzioso si è già confrontata con la Corte costituzionale; un altro passaggio è ora davanti alla giustizia europea.
Il legame con l’Italia: lontano e vicino
È qui che il confronto tra i due mondi diventa interessante.
Nel caso dei discendenti all’estero, il legislatore ha scelto di intervenire quando il rapporto con l’Italia può diventare, generazione dopo generazione, sempre più remoto. Nel caso dei giovani nati in Italia, invece, il rapporto concreto con il Paese non produce automaticamente la cittadinanza.
La legge 91/1992 non prevede infatti uno ius soli automatico. Per chi nasce in Italia da genitori stranieri, l’articolo 4, comma 2, consente l’acquisto della cittadinanza attraverso una dichiarazione resa entro un anno dal compimento dei 18 anni, purché la persona abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia dalla nascita fino alla maggiore età. Non si tratta quindi della regola generale dei dieci anni di residenza, che riguarda invece la procedura ordinaria di concessione della cittadinanza prevista dall’articolo 9.
La distinzione è importante: il giovane nato e cresciuto in Italia non è semplicemente chiamato ad aspettare dieci anni dopo la maggiore età. Ha una specifica possibilità prevista dalla legge, ma non beneficia di un automatismo legato alla nascita sul territorio.
Una generazione che si sente anche italiana
Il dato sociale, però, racconta qualcosa che il dato giuridico non può ignorare.
L’indagine Istat “Bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri”, riferita al 2023, rileva che l’80,3% dei giovani di origine straniera intervistati si sente anche italiano. Tra i nati in Italia la quota sale all’85,2%.
Non è una misura della cittadinanza e non può diventare un criterio giuridico. È però un indicatore significativo del rapporto soggettivo che una parte consistente di questi giovani intrattiene con il Paese in cui vive e, spesso, è nata.
La distanza tra appartenenza percepita e appartenenza giuridica è proprio uno degli elementi che alimentano il dibattito sulle seconde generazioni.
Il referendum e una riforma ancora sospesa
Il referendum dell’8 e 9 giugno 2025 proponeva di dimezzare da dieci a cinque anni il periodo di residenza richiesto allo straniero maggiorenne extracomunitario per la concessione della cittadinanza. L’affluenza nazionale si è fermata al 30,58%, molto al di sotto del quorum necessario, e la consultazione non ha quindi prodotto effetti sulla normativa.
Quanto allo ius soli e allo ius scholae, il Parlamento non ha finora introdotto una disciplina generale che trasformi la nascita o il percorso scolastico in Italia in un titolo automatico o semplificato di cittadinanza.
Il risultato è un sistema nel quale il rapporto con l’Italia viene valutato secondo criteri differenti a seconda del percorso attraverso cui si chiede il riconoscimento della cittadinanza.
La coerenza che manca
È qui che la domanda posta da Dikele Distefano diventa più ampia della sua vicenda personale.
Se per chi discende da italiani il legislatore ha ritenuto necessario interrogarsi sulla concretezza del rapporto con l’Italia, è legittimo chiedersi quale peso debba avere quel rapporto quando è fatto di nascita, scuola, lingua, amicizie, lavoro, relazioni sociali e vita quotidiana nel Paese.
Non significa sostenere che le due situazioni siano giuridicamente identiche. Non lo sono. La cittadinanza per discendenza e quella acquisita da chi nasce o cresce in Italia hanno presupposti storici e normativi differenti.
Ma proprio questa differenza rende inevitabile una domanda politica e culturale: quale idea di appartenenza vuole esprimere oggi la cittadinanza italiana?
Il punto non è stabilire chi sia “più italiano” tra un discendente di emigrati e un giovane nato a Napoli, Milano o Castel Volturno da genitori stranieri. Il punto è capire quali elementi una comunità politica considera sufficienti per riconoscere una persona come parte piena di quella comunità.
Il sistema attuale sembra muoversi in due direzioni diverse: restringe il riconoscimento quando il legame genealogico con l’Italia si è fatto molto lontano, mentre non ha ancora trovato una soluzione condivisa per riconoscere pienamente, sul piano giuridico, chi in Italia è nato o è cresciuto.
È questa, più che una contrapposizione tra destra e sinistra, la questione che resta sul tavolo.
Non chi abbia più sangue italiano.
Ma quale tipo di legame con l’Italia debba contare davvero.
