15/05/2026
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Differenze tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso

unione civile
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La prima differenza tra l’unione civile e il matrimonio, è costituita dal fatto che la prima è celebrata tra persone omoaffettive (due uomini o due donne), mentre il secondo tra un uomo e una donna.

Prima di ogni cosa, quando si decide di celebrare il matrimonio, è necessario procedere con le pubblicazioni. Questo adempimento non è previsto per le unioni civili.

Riguardo al rito, il matrimonio può essere concordatario (e quindi celebrato in Chiesa e, poi, riconosciuto dallo Stato) oppure civile. Il primo porta con sé la spiritualità e ritualità (l’abito bianco, l’altare, le letture Sacre ecc. ecc.). Il secondo prevede la lettura presso il Comune di residenza dei coniugi degli articoli del codice civile che sanciscono i diritti/doveri nascenti dal matrimonio e alla firma, con i propri testimoni, del relativo certificato.

L’unione civile, invece, ha solo una forma: il rito davanti all’ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di Stato Civile si occuperà di compilare un certificato dove verranno inseriti tutti i dati anagrafici (della coppia e dei testimoni) e verrà indicato il regime patrimoniale.

Da quel momento in poi i diritti e i doveri reciproci saranno pressoché i medesimi per i coniugi o per gli uniti civilmente. Però vi è differenza, condivisibile o meno, rispetto al dovere di fedeltà che nelle coppie dello stesso sesso non è considerato.

Dal punto di vista economico, matrimonio e unioni civili sono equiparati. Quindi il regime patrimoniale è sempre la comunione dei beni (salva l’ipotesi di una scelta diversa). Per entrambi, poi, è previsto l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e al mantenimento dell’altro in caso di separazione/divorzio (se e quando ne sussistono i presupposti). Vi è, infine, parallelismo in materia di diritti successori.

Altre uguaglianze sono ravvisabili con riferimento al trattamento fiscale e previdenziale. Per fare alcuni esempi: detrazioni fiscali per familiari a carico e prima casa, pensione di reversibilità e TFR in caso di morte di uno dei due ecc.  Coppie sposate o unite civilmente godono, inoltre, dello stesso trattamento per le graduatorie relative all’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.

La questione del cognome ha destato non poco caos posto che, secondo l’interpretazione letterale della norma, l’unione civile comporterebbe l’aggiunta di uno dei cognomi a quello dell’altro con conseguente modifica del codice fiscale e di tutti i documenti d’identità. In realtà la Corte di Cassazione ha chiarito che l’aggiunta del cognome nell’unione civile può essere “d’uso”, senza quindi comportare lo stravolgimento della propria identità. Nel matrimonio, invece, la regola è che la moglie mantenga il proprio cognome da nubile ed è possibile aggiungere nei documenti ufficiali il cognome del marito.

Ed ancora, le coppie sposate potranno separarsi e decorso un tempo che va dai sei mesi ai dodici mesi potranno anche divorziare. Chi è unito civilmente, invece, potrà ricorrere direttamente al divorzio. In questo ultimo caso, l’adempimento necessario richiesto consiste in una dichiarazione da fare all’ufficiale di stato civile in merito alla concreta intenzione di lasciarsi. Da quel momento, dovranno decorrere almeno 3 mesi e poi le parti (singolarmente o congiuntamente) potranno rivolgersi al tribunale per sciogliere l’unione civile. In merito ai figli, è necessario sapere che se un figlio nasce da una coppia unita in matrimonio quel minore sarà figlio di entrambi. Se, invece, nasce da una coppia unita civilmente, il bambino sarà figlio solo del genitore biologico. Le coppie dello stesso sesso, poi, in Italia come regola generale, non possono accedere all’adozione.

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