COME TUTELARE LE FOTOGRAFIE SU INTERNET
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Per le fotografie, come per tutte le opere dell’ingegno, la Legge n. 633/1941 riconosce agli autori il diritto sia di vedersi riconosciuta l’opera come propria sia di rivendicarne la paternità: sono i cosiddetti “diritti morali”.
Innanzitutto, i diritti morali sull’opera sono acquisiti di diritto dall’autore, non essendo necessaria alcuna registrazione presso la Siae o altri organismi autorizzati. Pertanto, per non ledere il diritto morale dell’autore sull’opera, è necessario che i terzi intenzionati a utilizzare l’opera, ottengano preventivamente l’autorizzazione espressa da parte dell’autore.
La qualità di autore originale di una determinata opera non può in alcun caso essere persa o rinunciata, a differenza della “titolarità economica” che può essere sempre ceduta ai terzi affinché la sfruttino, appunto, economicamente.
A tutela del diritto morale, l’utilizzo dell’altrui opera deve avvenire con l’indicazione del creatore originale, della data di produzione e dell’eventuale titolo dell’opera.
Fotografie Autorizzazione / Menzione
Quindi, in applicazione della normativa a tutela del diritto morale d’autore, chi intenda utilizzare fotografie altrui deve ottenere l’autorizzazione dell’autore, oltre a doverne fare menzione, indicando, altresì, data e titolo della fotografia.
Tali principi sono applicabili anche nel caso di condivisione di fotografie sui social network o, in genere, sul web. Dunque, la condivisione è lecita e non costituisce violazione del diritto d’autore, quando consente ai terzi di risalire all’autore, alla data e all’eventuale titolo o nome della fotografia.
Tuttavia, per quanto concerne l’autorizzazione all’utilizzo del materiale fotografico postato, il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12076/2015, ha sancito che la pubblicazione della fotografia sul profilo dell’autore rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata.
Dunque, l’autorizzazione sarebbe già a priori fornita dall’autore e garantita dalla stessa volontà del creatore manifestata all’atto della divulgazione della fotografia sulla piattaforma digitale. (fonte Dott. Marco Volpe).
Può accadere che una fotografia venga poi sfruttata dai terzi per ottenere ricavi; in tal caso è possibile che venga leso anche l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore, cioè lo sfruttamento economico dell’opera, o della fotografia.
Premesso che anche i diritti patrimoniali spettano (almeno originariamente) all’autore (il quale gode dell’esclusiva alla distribuzione e alla riproduzione), qualora l’opera venga distribuita e utilizzata da terzi in modo da produrre ricavi, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell’autore e senza avergli corrisposto un equo compenso, si avrà certamente la lesione dei diritti patrimoniali dell’autore.
Ciò vale anche per la fotografia: infatti, all’autore originale dell’opera fotografica o della fotografia spetta sempre un equo compenso, nel caso in cui ne sia ancora titolare e non ne abbia ceduto i diritti ai terzi.
Legge sul diritto d’autore
La legge sul diritto d’autore prevede che in caso di semplice fotografia la tutela ha durata ventennale a partire dalla creazione dell’opera, mentre nel caso di opera fotografica l’autore godrà dei pieni diritti morali e patrimoniali sull’opera fino a 70 anni dopo la sua morte.
Per concludere, la lesione del diritto d’autore, nella duplice veste di lesione morale (si pensi a chi, illegittimamente, si proclami autore della fotografia al posto dell’autore) e patrimoniale (per esempio, si pensi a chi sfrutta economicamente una fotografia, senza averne ottenuto l’autorizzazione) consentirà di ottenere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali, oltre a garantire un equo compenso per lo sfruttamento economico dello “scatto”.
